Notifica cartelle via PEC non valida: il vizio va fatto valere in revocazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 21003 del 20.06.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’erroneo accertamento della mancata produzione in giudizio di un documento decisivo, dovendosi tale errore far valere esclusivamente in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.