Esenzione Iva chirurgia estetica e prova della finalità terapeutica (Cass. civ. Sez. 5 n. 16923 del 29.05.2026)
In materia di IVA, l’esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica richiede che il contribuente provi la finalità terapeutica di ciascuna prestazione. La clausola di salvaguardia per il periodo anteriore al 2023 non esonera il giudice dall’accertamento concreto di tale requisito.