Inammissibile la pensione indiretta di guerra per carenza di interesse e incumulabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 12 del 13.03.2025)
Il cumulo tra pensione indiretta di guerra e pensione privilegiata ordinaria fondate sul medesimo evento lesivo è inammissibile: l’obbligo di opzione e la revoca del trattamento meno favorevole escludono un interesse concreto all’ottenimento del beneficio di importo inferiore.