Inammissibile la pensione indiretta di guerra per carenza di interesse e incumulabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 12 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo tra pensione indiretta di guerra e pensione privilegiata ordinaria è inammissibile quando entrambi i trattamenti si fondino sul medesimo evento lesivo, in applicazione dell’art. 85 del d.P.R. n. 915/1978, che vieta di riconoscere a una stessa lesione, infermità o morte il titolo a pensione di guerra e ad altro trattamento di privilegio. In mancanza di opzione dell’interessato, l’amministrazione deve provvedere alla revoca del trattamento meno favorevole. Da ciò deriva la carenza di interesse concreto e attuale all’ottenimento del beneficio richiesto, quando il suo importo sia inferiore a quello già in godimento, perché il riconoscimento comporterebbe la perdita dell’emolumento maggiore. La domanda del congiunto deve inoltre rispettare i termini perentori di cui agli artt. 100 e 128 del d.P.R. n. 915/1978, non disponibili dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne inabile, ha chiesto il riconoscimento della pensione indiretta di guerra per il decesso del padre, sostenendo che la patologia letale fosse riconducibile al servizio militare prestato in guerra. La domanda amministrativa è stata presentata nel 2020; il giudizio di primo grado era stato definito con decisione che aveva valutato il requisito reddituale dalla data della domanda.
La sentenza d’appello ha annullato la decisione di primo grado su tale punto, affermando che la verifica del limite reddituale doveva essere effettuata alla data del decesso del dante causa, e ha rimesso gli atti al giudice di prime cure per il nuovo esame di merito, comprensivo degli accertamenti omessi e delle eccezioni di decadenza e prescrizione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice del rinvio rileva anzitutto che la decisione annullata lascia impregiudicate tutte le questioni non ancora affrontate. Esamina quindi il rapporto tra il beneficio richiesto e la pensione privilegiata di reversibilità già percepita dalla ricorrente, derivante dalla pensione di privilegio riconosciuta al padre per sindrome delirante paranoica.
Secondo l’art. 85 del d.P.R. n. 915/1978, una stessa lesione, infermità o morte non può dare contemporaneamente titolo a pensione di guerra e ad altro trattamento di privilegio. Il comma 2 disciplina i trattamenti liquidati anteriormente all’entrata in vigore del testo unico per i quali abbiano influito sia le cause di guerra sia l’attività successiva; il comma 3 prevede che, in mancanza di scelta, l’amministrazione revochi il trattamento economicamente meno favorevole. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. III n. 46859 del 1981; Sez. giur. Molise n. 52 del 1995).
Nel caso di specie, la stessa documentazione prodotta dalla ricorrente riconduce la patologia al medesimo disturbo che ha già dato luogo alla pensione privilegiata civile, delineando una comune eziologia e un’evoluzione unitaria. Ne consegue che, ove si accertasse la spettanza della pensione indiretta di guerra, questa non potrebbe coesistere con il trattamento già in godimento.
La Corte compara quindi gli importi: il beneficio richiesto risulta, anche per gli anni considerati, inferiore alla pensione privilegiata percepita. Da ciò trae la conclusione dell’assenza di interesse concreto e attuale, perché il riconoscimento comporterebbe la revoca di un emolumento superiore in forza dell’obbligo di rinuncia.
Il ricorso è inoltre inammissibile per il superamento dei termini perentori di decadenza previsti dagli artt. 100 e 128 del d.P.R. n. 915/1978 e dall’art. 7 del d.P.R. n. 377/1999. Non risulta provata alcuna incapacità di agire idonea a sospendere i termini, nozione distinta dall’inabilità lavorativa. La Corte esclude poi la sussistenza di una valida domanda amministrativa per il danno diretto di guerra, con conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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