L’indennità speciale annua spetta solo a chi non svolge attività lavorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 83 del 03.04.2026)
L’indennità speciale annua di cui all’art. 111, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 è subordinata alla condizione che il titolare di pensione privilegiata non svolga alcuna attività lavorativa. Il transito nei ruoli civili non è ostativo al riconoscimento della prestazione, ma ne integra la causa impeditiva finché il rapporto di lavoro permane.