L’indennità speciale annua spetta solo a chi non svolge attività lavorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 83 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità speciale annua prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973 compete ai titolari di pensione privilegiata a una condizione espressa: che gli interessati non svolgano, alla data del 1° dicembre di ogni anno, un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. Il transito nei ruoli civili del personale militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato non è causa di perdita dell’indennità, ma ne integra la causa impeditiva finché il rapporto di lavoro civile permane. Il beneficio non è riconducibile agli assegni accessori adeguati dalla legge n. 13/1987, che opera sui soli emolumenti individuati dall’art. 5, comma 1, della legge n. 111/1984.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sergente della Marina Militare, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e, a seguito del transito nei ruoli civili, presta servizio come assistente amministrativo presso l’Amministrazione della difesa. È titolare di pensione privilegiata di prima categoria e dell’assegno di superinvalidità con decorrenza dal 2014.
L’INPS ha negato la richiesta Indennità Speciale Annua sul rilievo che il beneficio non spetta a chi svolge attività lavorativa. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti invocando un orientamento giurisprudenziale che, a suo dire, avrebbe affermato la permanenza del diritto in capo al personale transitato ai ruoli civili.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico individua anzitutto l’alveo normativo della fattispecie nell’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973. Il comma 2 della disposizione subordina l’attribuzione dell’indennità alla condizione che gli interessati non svolgano, alla data ivi indicata, un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
La condizione è formulata dal legislatore in termini inequivoci. Il ricorrente si trova nella situazione ostativa, perché è in servizio presso il Ministero della difesa a seguito del transito nei ruoli civili.
Il collegio esamina la disciplina del transito, dettata dall’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e regolamentata dal D.M. 18 aprile 2002. L’argomento difensivo dell’obbligatorietà del transito — e del conseguente diritto all’indennità — è respinto: la causa impeditiva opera in forza del solo dato testuale, indipendentemente dalla natura coattiva o facoltativa dell’approdo ai ruoli civili.
Il giudice si sofferma poi sui richiami di parte. Le pronunce Corte dei conti, Sez. III centrale, n. 109/2019 e Sez. Lazio n. 218/2020 sono giudicate inconferenti, perché concernenti questioni differenti, né consta un orientamento della giurisprudenza contabile nel senso invocato.
Quanto alla legge n. 13/1987, correttamente individuata nel testo a fronte del refuso “legge n. 12/1987”, il giudice richiama la lettura consolidata: l’adeguamento automatico riguarda gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio elencati dall’art. 5, comma 1, della legge n. 111/1984 — l’assegno di superinvalidità, l’indennità di assistenza e di accompagnamento e l’assegno per cumulo di infermità — e non ricomprende l’indennità speciale annua. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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