La comunicazione dell’esito del controllo formale non è notificazione e può essere inviata da operatori privati (Cass. civ. Sez. 5 n. 2573 del 05.02.2026)
La comunicazione dell’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 è una semplice comunicazione endoprocedimentale, non equiparabile alla notificazione di atti giudiziari, sicché la relativa spedizione può essere legittimamente effettuata attraverso operatori postali privati.