Istanza di rinvio via PEC e onere di provare la conoscenza effettiva (Cass. pen. Sez. II n. 27906 del 23.07.2026)
In attesa dell’applicabilità dell’art. 111-bis cod. proc. pen. nelle corti d’appello, la parte che inoltra richieste difensive via PEC deve provare non solo l’invio e la ricezione, ma anche l’effettiva conoscenza da parte dell’ufficio ricevente.