Irripetibilità dell’indebito pensionistico da ricalcolo e decorrenza della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 197 del 19.05.2026)
Il recupero dell’indebito pensionistico scaturente dal ricalcolo ex art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 è illegittimo per assenza di dolo e legittimo affidamento del pensionato. La pensione privilegiata decorre dalla domanda cartacea all’Amministrazione se presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio.