Recupero dell’indebito pensionistico: l’affidamento del pensionato in buona fede prevale oltre il termine triennale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 224 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione provvisoria della pensione ai sensi dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973 non priva l’Amministrazione del potere di adottare il provvedimento definitivo e di recuperare le somme erogate in eccedenza, ma l’esercizio di tale potere incontra il limite del legittimo affidamento del pensionato in buona fede. L’affidamento non matura automaticamente con lo spirare dei termini procedimentali, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto del decorso del tempo, della percepibilità dell’errore con l’ordinaria diligenza e delle ragioni della modifica. Il decorso di un lasso temporale superiore al triennio valorizzato dalla giurisprudenza contabile, unito alla mancata percezione dell’errore e alla protrazione ingiustificata dell’attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, consolida l’affidamento e determina l’irripetibilità dell’indebito ai sensi dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato del comparto Difesa/Sicurezza, aveva ricevuto nel febbraio 2019 la liquidazione della pensione ordinaria diretta di vecchiaia in via provvisoria, ai sensi dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973, calcolata con il sistema retributivo. A distanza di sei anni, l’INPS adottava la determinazione definitiva applicando il meccanismo del “doppio calcolo” previsto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 e intimava il recupero di un indebito pari a 26.274,55 euro per il periodo compreso tra il 26.02.2019 e il 30.04.2025.
Il pensionato contestava la legittimità del recupero deducendo la violazione dei principi del legittimo affidamento e della buona fede, nonché la prescrizione della pretesa per il decorso di oltre cinque anni dalle erogazioni. L’INPS resisteva eccependo la natura provvisoria della liquidazione originaria e la chiara indicazione, contenuta nel provvedimento, della necessità di attuare il comma 707 citato.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile, richiamato il quadro giurisprudenziale formato sulle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, ricorda che lo spirare dei termini regolamentari non priva l’Amministrazione del potere di recupero, ma che tale potere è condizionato dalla sussistenza di un affidamento del percettore in buona fede, da valutarsi sulla base di elementi quali il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni della modifica del trattamento.
Nel caso di specie, la determinazione definitiva e l’atto di recupero sopravvengono a circa sei anni dalla liquidazione provvisoria, termine ben oltre il triennio valorizzato dalla giurisprudenza contabile. La Corte osserva che la funzionalità informatica necessaria per l’elaborazione del doppio calcolo risultava già rilasciata dal 24 settembre 2019, sicché l’INPS disponeva di un arco temporale ampiamente sufficiente per adottare tempestivamente il provvedimento definitivo.
Quanto alla dicitura contenuta nella determinazione provvisoria, che qualificava espressamente la liquidazione come provvisoria in ragione dei tempi tecnici necessari all’attuazione del comma 707, il Giudice ne afferma lo scarso, anzi nullo, rilievo: la postilla standard non può consentire all’INPS di protrarre sine die l’applicazione della norma, tanto più che l’esito del “doppio calcolo” non comporta necessariamente una riduzione del trattamento, ben potendo rimanere invariato.
La Corte valorizza inoltre la circostanza che l’importo dell’indebito, una volta “spalmato” sulle rate mensili inclusa la tredicesima, non risultava agevolmente percepibile dal pensionato, attesa la complessità del quadro normativo che regola il computo dell’assegno. Da ciò discende l’insussistenza di elementi che consentissero al percipiente di rilevare l’errore con l’ordinaria diligenza, rendendo legittimo l’affidamento riposto sulla stabilità del trattamento.
Il ricorso è pertanto accolto con declaratoria di irripetibilità dell’indebito e conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle somme già trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio dell’assorbimento. Le spese di lite vengono compensate, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale interno alla Sezione, definito in senso difforme dalla sentenza n. 320/2025.
Nota della Redazione
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