Diligenza della banca nel merito creditizio e documentazione fiscale (Cass. civ. Sez. I n. 19267 del 11.06.2026)
La Cassazione afferma che la banca, nella valutazione del merito creditizio, non è esonerata dall’acquisire informazioni fiscali quali il Durc e il certificato dei carichi pendenti. La diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. va rapportata agli standard valutativi e alla specificità del caso nel finanziamento con garanzia pubblica.