Diligenza della banca nel merito creditizio e documentazione fiscale (Cass. civ. Sez. I n. 19267 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., riferito a una banca, non è una valutazione meramente fattuale ma costituisce l’esito dell’attività di interpretazione della norma, censurabile in sede di legittimità quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. La banca non è esonerata in ogni circostanza dall’obbligo di acquisire informazioni sulla posizione fiscale del richiedente il finanziamento, quali il certificato dei carichi pendenti e il Durc, ove siano prodotti bilanci e dichiarazioni dei redditi formalmente allineati; la corrispondenza tra tali documenti è inevitabile per il principio di derivazione di cui all’art. 83 TUIR e non può rafforzare il convincimento del finanziatore circa l’esito della verifica del merito creditizio.

Il Fatto

Una società, sulla base di un contratto di finanziamento con garanzia statale, presentava domanda di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale di un’altra società. Il curatore proponeva l’esclusione del credito, deducendo la nullità del mutuo per violazione dell’art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 107 T.F.U.E., per colpa nella valutazione del merito creditizio da parte dell’intermediario. Il tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che la banca non fosse tenuta ad acquisire il certificato dei carichi pendenti e il Durc in assenza di indici di crisi. Avverso tale decreto la liquidazione giudiziale proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 1176, secondo comma, c.c., rilevando che il giudizio di diligenza professionale compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale della clausola elastica è un giudizio di diritto, come tale censurabile in cassazione. La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui tale valutazione può essere sindacata quando si ponga in contrasto con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono a comporre il diritto vivente.

Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha valorizzato l’art. 21, comma 15, del regolamento UE n. 651/2014, che impone agli intermediari finanziari di agire con la diligenza di un gestore professionale; gli orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, che indicano tra le informazioni indispensabili la posizione fiscale del soggetto finanziato; la circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013, che richiede l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per un’adeguata valutazione del merito di credito. Tali standard, per la Corte, trovano applicazione anche alle società di gestione del risparmio.

La Corte ha ritenuto non coerente con tale quadro normativo e intrinsecamente contraddittoria la tesi del tribunale che aveva escluso in via generalizzata la necessità di acquisire il Durc e il certificato dei carichi pendenti. La perfetta corrispondenza tra bilanci e dichiarazioni dei redditi, ha precisato la Suprema Corte, è una conseguenza inevitabile del principio di derivazione di cui all’art. 83 TUIR e non può quindi rassicurare il finanziatore. Se è vero che la banca non è sempre tenuta ad acquisire tali documenti, è altrettanto vero che non può escludersi l’obbligo in presenza di discrasie nei dati contabili, che impongono un maggior scrupolo valutativo. Il ragionamento del tribunale risultava inoltre contraddittorio, posto che gli approfondimenti fiscali sarebbero stati richiesti solo in presenza di uno stato di crisi conclamato, che avrebbe comunque impedito l’erogazione del finanziamento.

La Corte ha quindi accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, cassando il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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