Niente pensione privilegiata per disturbo post-traumatico senza nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 26.03.2026)
Il Giudice pensionistico può fondare il rigetto della domanda di pensione privilegiata sul parere del Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti quando esso ricostruisca rigorosamente la vicenda clinica, applichi i criteri del DSM-5-TR e manchi la stabilizzazione permanente della malattia.