Niente pensione privilegiata per disturbo post-traumatico senza nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il nesso causale tra infermità e servizio va provato con adeguatezza qualitativa e quantitativa dell’evento lesivo rispetto alla patologia denunciata. Il giudice può affidare l’accertamento tecnico alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale istituita presso la Corte dei conti, organo consulenziale pubblico interpellabile senza formalità, i cui pareri non sono vincolanti ma possono essere fatti propri quando siano convincenti, coerenti ed esaurientemente motivati. Il disturbo post-traumatico da stress non integra gli estremi della dipendenza da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, quando manchi la stabilizzazione permanente della malattia e la sintomatologia risulti in remissione secondo la documentazione sanitaria pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, già assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio dal 1° giugno 1993 e collocata in quiescenza il 1° novembre 2021, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata ordinaria. Assumeva che il disturbo post-traumatico da stress cronico, insorto dopo un’aggressione subita in istituto il 22 febbraio 2018, dipendesse da causa o concausa di servizio e andasse ascritto alla Tabella A.
Il Ministero della Giustizia, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 14 maggio 2021, aveva respinto la domanda con decreto del 7 giugno 2021. La ricorrente, ottenuto il silenzio dell’Inps sulla domanda amministrativa di pensione di inabilità di privilegio, ha quindi adito il Giudice pensionistico della Corte dei conti, chiedendo anche l’annullamento del decreto di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato respinto perché infondato. Il Giudice ha anzitutto verificato la maturità della controversia sotto il profilo medico-legale, escludendo la necessità di ulteriore istruttoria e di una seconda consulenza tecnica, opposta dall’Inps.
Il Collegio ha ricostruito la disciplina dei poteri istruttori del Giudice pensionistico. La facoltà di richiedere pareri al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa risale all’art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e all’art. 2, comma 1, della legge 22 dicembre 1980, n. 913, ed è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile, agli artt. 23, 97 e 166. L’art. 97 consente al giudice di avvalersi di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche in alternativa alla nomina del consulente tecnico.
La Sezione speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti e disciplinata dall’art. 189 d.lgs. 23 marzo 2010, n. 66, mette a disposizione del giudice contabile un organo tecnico collegiale, qualificato e interpellabile senza aggravio di oneri per le parti. Il Giudice ha richiamato le ordinanze della Corte costituzionale n. 131 del 1998, n. 248 del 2007 e n. 194 del 2012 sulle differenze rispetto ai consulenti tecnici d’ufficio in senso proprio, precisando che i pareri dell’organo pubblico non sono mai vincolanti.
Nel merito, il parere del Collegio Medico Legale è stato giudicato attendibile, coerente ed esauriente. Esso ricostruisce la vicenda clinica: dopo l’episodio del 22 febbraio 2018, qualificato clinicamente come trauma cranico minore, e dopo un periodo di terapia, i sintomi si sono progressivamente attenuati fino alla remissione completa attestata dalla Commissione Medica di Verifica il 15 gennaio 2019. Il Collegio ha confrontato i criteri del DSM-5-TR con il caso concreto, rilevando la mancanza dei requisiti qualitativi e quantitativi del disturbo, e ha ritenuto la sopravvenuta patologia oncologica del 2020 più idonea a spiegare eventuali residui disturbi psichici rispetto al remoto evento lavorativo.
Il quadro attuale è stato quindi qualificato come disturbo dell’adattamento di lieve entità, ormai regredito, esito di un trauma cranico minore risoltosi senza reliquati. Il Giudice, in presenza di due valutazioni medico-legali concordi, ha respinto il ricorso e compensato le spese in ragione del travagliato iter del giudizio.
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