La pensione privilegiata nel transito ai ruoli civili decorre solo dalla domanda (Corte dei Conti Sez. I App. n. 104 del 03.06.2026)
Il transito nei ruoli civili è fattispecie autonoma di cessazione dal servizio, distinta da quella per infermità. La pensione privilegiata non è liquidabile d’ufficio ma solo a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.