La pensione privilegiata nel transito ai ruoli civili decorre solo dalla domanda (Corte dei Conti Sez. I App. n. 104 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito nei ruoli civili dell’ex militare dichiarato non idoneo al servizio per infermità dipendenti da causa di servizio costituisce una fattispecie autonoma di cessazione dal servizio, distinta dalla cessazione per infermità, e non integra il presupposto del collocamento a riposo. Ne consegue che il trattamento pensionistico privilegiato non è liquidabile d’ufficio, ma solo a domanda dell’interessato, la quale segna il dies a quo della decorrenza economica della pensione, fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. La liquidazione d’ufficio prevista dall’art. 167, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 ha natura eccezionale e di favore, applicandosi solo ai casi di cessazione per infermità con perdita totale della capacità lavorativa.
Il Fatto
Un militare della Marina, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, era stato autorizzato al transito nei ruoli civili del Ministero della difesa con decorrenza dal 1° ottobre 2007. Nel gennaio 2022 l’interessato presentava domanda per ottenere la pensione privilegiata ordinaria, chiedendo la decorrenza dalla data del transito. L’Amministrazione riconosceva il trattamento di 8ª categoria, fissando la decorrenza economica dal 1° gennaio 2022, primo giorno del mese successivo alla domanda.
Il ricorso di primo grado, volto a ottenere la decorrenza dal 2007, veniva respinto. L’interessato proponeva appello deducendo la violazione degli artt. 167 d.P.R. n. 1092/1973 e 334 l. n. 448/1994, sostenendo che il diritto alla pensione privilegiata sarebbe insorto già al momento del transito, e l’omessa pronuncia sulla perequazione automatica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’appello infondato, dando continuità all’orientamento consolidato del giudice d’appello. Il transito all’impiego civile costituisce fattispecie autonoma di cessazione dal servizio, distinta dalla cessazione per infermità, che non realizza il presupposto del collocamento a riposo. In tali casi il trattamento pensionistico privilegiato non è liquidabile d’ufficio, ma solo a domanda, come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 353/2023, secondo cui l’istanza dell’interessato rappresenta il dies a quo della liquidazione, non potendo retroagire a una fase in cui il soggetto non era definitivamente cessato dal servizio.
La Corte ha precisato che la liquidazione d’ufficio di cui all’art. 167, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 è norma eccezionale, applicabile esclusivamente ai casi di cessazione per infermità con perdita totale della capacità lavorativa. Nel transito, caratterizzato da residua capacità lavorativa e prosecuzione del rapporto, trova applicazione il comma successivo, con conseguente necessità di domanda, come ribadito anche dalla III Sezione Centrale (sent. n. 57/2025) e dalla Sez. I App. n. 130/2025.
Nel caso di specie, il militare aveva optato volontariamente per il transito, senza collocamento a riposo per infermità, presentando la domanda solo nel 2022. La Corte ha pertanto ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione, che ha correttamente fatto decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sulla perequazione automatica, poiché la sentenza di primo grado aveva espressamente ricompreso tale domanda nel rigetto di quella principale. Il mancato riconoscimento della diversa decorrenza comportava necessariamente il rigetto anche delle pretese accessorie collegate. La decisione impugnata è stata integralmente confermata.
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Nota della Redazione
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