Escussione della garanzia provvisoria solo dopo l’aggiudicazione definitiva (TAR Lombardia n. 1986 del 27.04.2026)
La garanzia provvisoria può essere escussa solo dopo l’aggiudicazione definitiva, non durante la fase della sola proposta di aggiudicazione. La riassunzione davanti al giudice amministrativo è ammessa con rimessione in termini per errore scusabile da incertezza giurisprudenziale.