Ritenzione materiale militare e detenzione munizioni non integrano bis in idem (Cass. pen. Sez. I n. 29050 del 30.07.2026)
La ritenzione di oggetti di armamento militare e la detenzione illegale di munizioni offendono interessi distinti e non danno luogo a bis in idem. Il divieto di secondo giudizio presuppone la produzione della sentenza definitiva dinanzi al giudice di merito, non in cassazione.