Concordato fallimentare del terzo: no alle formalità dell’art. 152 l.fall. e natura preclusiva dell’ordine di comunicazione ai creditori (Cass. civ. Sez. 1 n. 2819 del 08.02.2026)
In una procedura di fallimento aperta prima dell’entrata in vigore del CCII, il concordato presentato successivamente da un terzo è disciplinato dalla legge fallimentare. Al terzo proponente non si applicano le formalità di cui all’art. 152 l.fall., né sussiste un diritto alla sospensione delle operazioni di voto dopo l’ordine di comunicazione della prima proposta.