Concordato in un fallimento pre-CCII: si applica la legge fallimentare e la proposta concorrente tardiva non blocca il voto (Cass. 2819/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 2819 del 8 febbraio 2026 (R.G.N. 10216/2024) — Presidente Massimo Ferro, Relatore Paola Vella.
Il principio di diritto
In ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva, si applica la disciplina del concordato fallimentare (artt. 124 e ss. l.fall.), e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base a un’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 390 CCII. Alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica l’art. 152 l.fall., le cui formalità sono prescritte solo per la proposta presentata dalla stessa società fallita. Infine, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per le dichiarazioni di dissenso ex art. 125, comma 2, l.fall., chi depositi una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto né alla sospensione delle operazioni di voto.
Il fatto
Nel corso di un fallimento dichiarato nel 2018 (soggetto alla legge fallimentare), una società depositava una proposta di concordato, comunicata ai creditori dal giudice delegato con termine per il dissenso. Solo successivamente una seconda società depositava una proposta migliorativa (del 15%), chiedendo la sospensione delle operazioni di voto, che il giudice delegato rigettava senza reclamo. La prima proposta era approvata dal 99,52% dei creditori. Il Tribunale di Macerata negava l’omologazione per violazione delle formalità ex art. 265 CCII, ma la Corte d’appello di Ancona, in riforma, omologava. La seconda società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
La Corte precisa anzitutto il regime intertemporale: pur avendo i giudici di merito inquadrato la fattispecie come “concordato nella liquidazione giudiziale” ex art. 390, comma 1, CCII, si sarebbe dovuto applicare il secondo comma della stessa norma, che assoggetta alla legge fallimentare le procedure di fallimento già pendenti e i sub-procedimenti che vi si innestano, come il concordato fallimentare, per coerenza sistematica. La sostanziale continuità tra i due istituti rende comunque immutate le norme rilevanti (artt. 240, 241 e 265 CCII rispetto agli artt. 124, 128 e 152 l.fall.).
Nel merito, i tre motivi sono infondati. Le formalità dell’art. 152 l.fall. (ripetute nell’art. 265 CCII) riguardano la sola proposta della società fallita, soggetta a spossessamento, non quella del terzo in bonis, che compie un atto discrezionale di gestione imprenditoriale privo di natura concorsuale; per il terzo conta solo che la proposta provenga da chi ha la legale rappresentanza della società, restando irrilevanti eventuali limiti interni al potere di deliberarla. Quanto alla proposta concorrente, l’ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori (art. 125, comma 2, l.fall.) funge da “spartiacque” e integra un termine di decadenza: chi deposita una proposta successiva non ha diritto alla revoca del decreto né alla sospensione del voto, senza che ciò contrasti con il principio di competitività, che tollera la fissazione di un termine oltre il quale la proposta è tardiva. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa tre punti fermi per chi opera nelle procedure concorsuali “a cavallo” tra legge fallimentare e CCII. Primo: al concordato presentato in un fallimento aperto prima del Codice si applica la legge fallimentare, non la disciplina della liquidazione giudiziale. Secondo: il terzo che propone un concordato su massa altrui non deve osservare le rigide formalità deliberative previste per la società fallita; basta la legale rappresentanza. Terzo: la finestra per le proposte concorrenti si chiude con l’ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori — chi arriva dopo non può pretendere di bloccare il voto, a garanzia della celerità della procedura.
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