La scissione societaria a stralcio non trascritta è inopponibile al fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 21135 del 22.06.2026)
L’atto di scissione produce effetti traslativi ed è assimilabile a un contratto che trasferisce la proprietà di beni immobili, con la conseguenza che la sua mancata trascrizione nei registri immobiliari in data anteriore alla dichiarazione di fallimento ne determina l’inopponibilità al curatore.