La scissione societaria a stralcio non trascritta è inopponibile al fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 21135 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scissione societaria non è una mera modificazione dell’atto costitutivo, ma un negozio produttivo di un effetto traslativo, realizzato attraverso l’assegnazione patrimoniale di cui all’art. 2506, comma 1, c.c., che determina una successione a titolo particolare della società beneficiaria nei diritti di proprietà della società scissa. Tale effetto è del tutto assimilabile a quello prodotto dai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili di cui all’art. 2643, n. 1, c.c., con la conseguente applicabilità della disciplina in materia di effetti della trascrizione prevista dagli artt. 2644 e 2645 c.c. Ne deriva che l’opponibilità al fallimento dell’atto di trasferimento immobiliare conseguente a scissione richiede, ex art. 45 l. fall., che la trascrizione nei registri immobiliari sia stata compiuta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, non essendo sufficiente la mera voltura catastale.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società conveniva in giudizio la società beneficiaria di una scissione, chiedendo la declaratoria di inopponibilità, ex art. 45 l. fall. e 2644 c.c., del trasferimento di un immobile effettuato dalla società poi fallita. L’atto di scissione, sebbene iscritto al registro delle imprese, non era stato trascritto nei registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento. Il tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Milano confermava la decisione, qualificando la scissione come atto a natura traslativa soggetto alla disciplina della trascrizione. La società beneficiaria proponeva ricorso per cassazione, contestando la natura traslativa della scissione e sostenendo che la mancata trascrizione non ne inficiasse l’opponibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo integralmente la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. In primo luogo, i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché mescolavano mezzi d’impugnazione eterogenei, sovrapponendo la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha inoltre rilevato che le censure motivazionali erano inammissibili per la cd. “doppia conforme” ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., ricorrendo quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa.
Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 23225 del 2016 e confermato dalle Sezioni Unite n. 5089 del 2025, secondo cui la scissione societaria produce effetti traslativi, integrando una successione a titolo particolare nel diritto controverso. L’assegnazione patrimoniale di cui all’art. 2506, comma 1, c.c., realizza un vero e proprio trasferimento, non ravvisandosi nell’ordinamento alcuna disposizione che escluda o attenuai l’obbligo di trascrizione.
Di conseguenza, l’opponibilità al fallimento dell’atto di trasferimento immobiliare richiede che la trascrizione sia stata effettuata, ex art. 45 l. fall., in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Nel caso di specie, era pacifico che l’atto di scissione non fosse stato trascritto, essendosi la ricorrente limitata a richiedere la voltura catastale, istituto che attiene a un registro amministrativo con funzioni tecniche e fiscali, del tutto diverso dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
La Corte ha infine applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, trattandosi di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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