Riassunzione nel giudizio contabile di rinvio: vale il termine di tre mesi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 53 del 13.03.2025)
Nel giudizio contabile pensionistico, al rinvio “prosecutorio” disposto dal giudice d’appello si applica il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 392 c.p.c. Il termine annuale di abbandono ex art. 75 r.d. n. 1214/1934 opera solo in via residuale.