Riassunzione nel giudizio contabile di rinvio: vale il termine di tre mesi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 53 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, il rinvio disposto dal giudice d’appello che annulli la sentenza di primo grado ha natura prosecutoria e non restitutoria: esso restituisce la causa al giudice del merito perché colmi il vuoto aperto dalla pronuncia rescindente. A tale rinvio è pertanto applicabile, ratione temporis e in forza del rinvio dinamico di cui all’art. 26 r.d. n. 1038/1933, l’art. 392 c.p.c., che fissa in tre mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine perentorio per la riassunzione. Il termine annuale di cui all’art. 75 r.d. n. 1214/1934 ha carattere meramente residuale e non opera quando il codice di rito detti una disposizione specifica per il caso disciplinato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, aveva chiesto alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 2^ categoria tab. A per infermità ritenute dipendenti dal servizio. Con la sentenza n. 385/2015 la Sezione pugliese aveva rigettato il ricorso per difetto di prova del nesso eziologico.

Su gravame del ricorrente, la Sezione I centrale d’appello, con la sentenza n. 38/2017 pubblicata l’8 febbraio 2017, annullava la decisione di primo grado e rimetteva le parti innanzi al giudice pugliese, in diversa composizione. Il ricorrente riassumeva il giudizio con atto depositato il 2 novembre 2017. Con la sentenza n. 940/2021 il giudice unico delle pensioni dichiarava estinto il giudizio per intempestività della riassunzione, applicando l’art. 392 c.p.c. e rilevando che il termine di tre mesi dalla pubblicazione era spirato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda d’appello condivide integralmente il percorso del giudice territoriale. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione del rinvio disposto dal giudice d’appello contabile e all’individuazione del termine per la riassunzione. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia n. 568/2017, ove si è chiarito che la remissione al primo giudice, in materia pensionistica, integra un rinvio “proprio”, a carattere rescissorio, al quale si accede mediante riassunzione entro un termine perentorio.

Poiché i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009 soggiacciono al termine ridotto, la disposizione applicabile è l’art. 392 c.p.c., che fissa in tre mesi dalla pubblicazione della sentenza il dies a quo. Nella specie, la sentenza di rinvio è stata pubblicata l’8 febbraio 2017, mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato il 2 novembre 2017: il termine era dunque ampiamente decorso.

Il Collegio respinge le censure dell’appellante. Quanto all’art. 75 r.d. n. 1214/1934, si osserva che l’istituto dell’abbandono ivi disciplinato — ripreso nell’art. 111, comma 3, c.g.c. — risponde all’interesse generale alla certezza del diritto e sanziona l’inerzia protratta, ma si configura come fattispecie residuale di estinzione: esso opera solo quando non vi siano norme del codice di rito dettate per casi specificamente disciplinati, come appunto la riassunzione.

Privo di pertinenza è anche il richiamo all’art. 1, comma 5-bis, della legge n. 19/1994, che disciplina i termini per proporre l’appello e non la riassunzione. Nel medesimo senso è giudicato inconferente il riferimento alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, resa su un diverso contrasto in tema di limiti di impugnabilità e vizio di motivazione. Quanto agli artt. 353 e 354 c.p.c., invocati in via subordinata, essi riguardano il rinvio restitutorio o improprio, non applicabile alla fattispecie.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della estinzione del giudizio. Vertendo la decisione su una sola questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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