Estinzione per abbandono del processo pensionistico dopo provvedimento istruttorio non integrato (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 13 del 24.03.2025)
Il decesso del ricorrente comunicato dall’INPS non interrompe il processo se il difensore non dichiara l’evento ex art. 300 c.p.c. Il mancato deposito dell’istanza di integrazione del provvedimento istruttorio privo di fissazione d’udienza, entro il termine perentorio, determina l’estinzione.