Estinzione per abbandono del processo pensionistico dopo provvedimento istruttorio non integrato (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 13 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del decesso del ricorrente da parte dell’ente previdenziale non produce efficacia interruttiva del processo pensionistico ove manchi la dichiarazione del difensore costituito ai sensi dell’art. 300, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 108, secondo comma, c.g.c.. Il provvedimento istruttorio che non fissi l’udienza successiva né il termine per il compimento di atti processuali deve essere integrato, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi; in difetto, il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 1, c.g.c.. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio l’ente previdenziale e la società postale per ottenere il riconoscimento degli arretrati sul trattamento pensionistico, liquidato in proprio favore alla data di collocamento a riposo, in ragione dei miglioramenti intervenuti fino al 3.10.2006 e non corrisposti. Domandava la condanna al pagamento della somma di € 2.016,00 lordi, oltre rivalutazione e interessi legali.

Si costituivano l’Avvocatura distrettuale, eccependo la prescrizione quinquennale, la società postale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, subentrata all’ente soppresso, che assumeva la corretta rideterminazione del trattamento. Con sentenza-ordinanza questa Sezione dichiarava il difetto di legittimazione della società postale e ordinava all’INPS di depositare una compiuta relazione illustrativa, fissando un termine di 90 giorni. A fronte del mancato riscontro, con provvedimento a verbale del 03/06/2014 il Giudice assegnava un ulteriore termine di 60 giorni, senza fissare l’udienza di prosecuzione. Nessuna parte proponeva istanza di integrazione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice rileva che il decesso del ricorrente, comunicato dall’INPS con memoria del 14 gennaio 2025, non può interrompere il processo. Manca, infatti, la dichiarazione del difensore costituito richiesta dall’art. 300, primo comma, cod. proc. civ. e dall’art. 108, secondo comma, c.g.c.: la comunicazione dell’ente non è idonea a produrre l’effetto interruttivo.

Il processo deve, pertanto, essere dichiarato estinto. Il provvedimento a verbale del 03/06/2014, reso in presenza del difensore del ricorrente, aveva assegnato all’INPS il termine di sessanta giorni per il deposito della relazione, ma non aveva fissato l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

Secondo la disciplina del codice di procedura civile, applicabile ratione temporis in virtù del rinvio dinamico dell’art. 26 del R.D. n. 1038/1933, i provvedimenti istruttori privi della fissazione dell’udienza successiva o del termine per gli atti delle parti andavano integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza di pronuncia o dalla comunicazione (art. 289 cod. proc. civ.). Ove le parti non provvedessero, il processo si estingueva (art. 307 cod. proc. civ.).

Il Giudice richiama anche l’art. 75 del R.D. n. 1214/1934, che prevede l’abbandono dei ricorsi non decisi se, per il corso di un anno, non sia presentata domanda di fissazione d’udienza né compiuto altro atto di procedura. Non essendo stata proposta alcuna istanza di integrazione entro il termine semestrale, si è verificato l’effetto estintivo; in ogni caso, allo scadere dell’anno, il processo sarebbe comunque estinto per abbandono.

Tali effetti si sono prodotti prima dell’entrata in vigore, in data 17 ottobre 2016, del codice di giustizia contabile, che ha abrogato il R.D. n. 1038/1933 e gli artt. da 67 a 97 del R.D. n. 1214/1934, prevedendo l’ultrattività delle norme previgenti per i termini processuali dei giudizi in corso e introducendo disciplina analoga agli artt. 99, comma 11, e 111 c.g.c., estesa al giudizio pensionistico dopo la modifica operata dal d.lgs. n. 114/2019. L’estinzione opera di diritto e le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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