Contribuzione figurativa per mobilità calcolata sulla retribuzione di riferimento dell’integrazione salariale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16361 del 26.05.2026)
La Cassazione ribadisce che il valore della contribuzione figurativa per mobilità va calcolato sulla retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale; la neutralizzazione della retribuzione prevista dall’art. 3, comma 4-bis, legge n. 223/1991 opera solo per il personale del settore trasporto in concessione.