Contribuzione figurativa per mobilità calcolata sulla retribuzione di riferimento dell’integrazione salariale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16361 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità, il valore della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di collocamento in mobilità deve essere determinato sulla base della retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, cui la legge fa riferimento per calcolare l’indennità di mobilità spettante al lavoratore nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto. La regola della neutralizzazione temporale della retribuzione pensionabile, che fa riferimento ai dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità, prevista dall’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991, costituisce una disciplina speciale circoscritta al solo personale del settore trasporto in concessione, già soggetto al r.d. n. 148/1931, e non è applicabile in via generalizzata ad altre categorie di lavoratori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato il gravame dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, condannando l’Istituto al pagamento di differenze pensionistiche per il periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 dicembre 2017. Il lavoratore, già dipendente di un’azienda metalmeccanica, era stato collocato in mobilità lunga dal 19 marzo 2005 al 31 marzo 2012, maturando il diritto a pensione alla scadenza del periodo.
La Corte territoriale, concordando sul fatto che l’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 riguardasse il settore trasporto in concessione, ne aveva nondimeno esteso il principio in via sistematica, ritenendo che la retribuzione pensionabile dovesse essere quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio della mobilità. L’INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo di ricorso per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l’errore commesso dalla Corte di appello nell’individuazione della normativa regolatrice. La Corte territoriale aveva applicato le disposizioni speciali di cui all’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 e all’art. 8, secondo comma, della legge n. 155 del 1981, laddove la fattispecie era invece disciplinata dall’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 155 del 1981.
Richiamando il costante orientamento del giudice di legittimità, la Corte ha ribadito che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Le norme citate prevedono infatti che i periodi di godimento dell’indennità di mobilità siano riconosciuti utili ai fini del diritto a pensione e che il contributo figurativo sia calcolato sulla base di quella stessa retribuzione.
La Corte ha chiarito che l’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 ha un ambito di applicazione circoscritto al personale disciplinato dal r.d. n. 148/1931, ossia aziende ferroviarie, tranviarie o di navigazione interna soggette a concessione. La neutralizzazione ivi prevista costituisce una deroga che non può essere estesa oltre i casi espressamente indicati, come invece aveva fatto il giudice di merito trasformando una norma speciale in un principio di carattere generale.
Poiché era pacifico che il rapporto di lavoro del dipendente non fosse soggetto alla disciplina del trasporto in concessione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi al principio secondo cui il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale.
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Nota della Redazione
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