Produzione documentale in appello e regime intertemporale dopo la sentenza Corte cost. n. 36/2025 (Cass. civ. Sez. 5 n. 20131 del 16.06.2026)
Nei giudizi tributari introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024 resta applicabile il previgente art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con conseguente ammissibilità della produzione documentale in appello senza onere di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito.