Ricongiunzione contributiva: domanda amministrativa necessaria e poteri del giudice d’appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 238 del 17.11.2025)
Il diritto alla ricongiunzione ex art. 1 legge n. 29/1979 presuppone una formale domanda amministrativa: in sua assenza il ricorso è inammissibile. Il giudice d’appello può sostituire d’ufficio la motivazione erronea del primo grado, purché entro il devolutum.