Ricongiunzione contributiva: domanda amministrativa necessaria e poteri del giudice d’appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 238 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ricongiunzione contributiva disciplinato dall’art. 1 della legge n. 29/1979 presuppone una formale domanda amministrativa, senza la quale il ricorso giurisdizionale è inammissibile per difetto della relativa condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. La diffida stragiudiziale con cui l’assicurato si dolga della mancata valorizzazione di periodi contributivi non integra la domanda di ricongiunzione, né può supplirvi. Il giudice d’appello, investito del solo devolutum, può sostituire d’ufficio la motivazione scorretta del primo giudice, purché la nuova motivazione sia radicata nelle risultanze processuali, resti entro i limiti dell’impugnazione e non incida su statuizioni coperte da giudicato, senza necessità di rinvio al primo grado quando si tratti di questione di diritto.
Il Fatto
Un dipendente cessato dal servizio nel 2016, già iscritto alla gestione pubblica, aveva ottenuto la pensione ordinaria diretta di inabilità con sistema misto. Nel 2020 diffidava l’INPS a computare ai fini pensionistici taluni periodi di lavoro svolto presso ditte private; nel gennaio 2021 presentava domanda di ricongiunzione per trasferire la contribuzione dalla gestione pubblica a quella privata, domanda respinta dall’Istituto perché la contribuzione era già stata utilizzata per la pensione in godimento.
Il ricorrente agiva allora in primo grado per ottenere la ricongiunzione, nella gestione pubblica, dei contributi maturati nella gestione privata, con ricalcolo secondo il sistema retributivo. La Sezione regionale per il Veneto rigettava il ricorso richiamando gli artt. 6 e 39 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il servizio non può essere valutato più di una volta. Proponeva appello il soccombente, contestando la violazione dell’art. 1, comma 1, legge n. 29/1979.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove da una premessa processuale: dall’esame degli atti di primo grado emerge che il petitum del ricorso originario consisteva nell’accertamento del diritto alla ricongiunzione, nella gestione pubblica, dei contributi maturati nel fondo privato, e non nel trasferimento della contribuzione pubblica verso la gestione privata, oggetto della domanda amministrativa respinta dall’INPS.
Individuato il corretto oggetto della domanda, la Corte rileva che l’interessato non aveva mai presentato alcuna domanda amministrativa di ricongiunzione volta a trasferire la contribuzione privata nella gestione pubblica in cui era iscritto al momento della pensione. Né a tale domanda può attribuirsi valore alla diffida del 2020, con la quale egli si era doluto soltanto della mancata valorizzazione dei periodi contributivi, senza formulare alcuna istanza di ricongiunzione.
Da qui la conseguenza: il primo giudice, individuato il corretto petitum, avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., trattandosi di domanda sulla quale non si era provveduto in sede amministrativa, con difetto della condizione necessaria per una pronuncia di merito.
La Corte precisa di poter pervenire a tale esito sostituendo d’ufficio la motivazione del primo grado. Richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il giudice d’appello, nel confermare la decisione impugnata, può sostituirne la motivazione ritenuta scorretta, anche d’ufficio, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite, resti entro i limiti del devolutum e non incida su statuizioni coperte da giudicato (Cass. civ. Sez. III ord. n. 19068 del 2023).
Quanto all’art. 170 cod. giust. cont., non sussistono le condizioni che imporrebbero il rinvio al primo grado, trattandosi di questione di diritto che non richiede accertamenti in fatto. L’appello è quindi respinto con diversa motivazione, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., essendo la pronuncia resa su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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