Continuazione e reati edilizi: esclusa l’unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 11255 del 25.03.2026)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati; la mera coincidenza oggettiva tra gli immobili oggetto di reati edilizi e quelli delle condotte distrattive non è sufficiente.