Ottemperanza alla sentenza pensionistica e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 130 del 24.11.2025)
L’integrale soddisfazione della pretesa pensionistica, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell’Ente previdenziale che ha adempiuto solo a seguito del ricorso.