Ottemperanza alla sentenza pensionistica e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 130 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo dell’Ente previdenziale, avvenuto dopo la notificazione della sentenza e successivamente all’instaurazione del giudizio, integra la soccombenza virtuale e impone la condanna alle spese di lite, restando irrilevante il formale riconoscimento intervenuto in corso di causa. La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. presuppone la prova dei presupposti di legge e non è giustificata dalla sola temporaneità dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 74/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, depositata l’11.07.2024 e notificata il 13.09.2024, con la quale si era riconosciuto il diritto all’assegno pensionistico privilegiato in relazione all’ottava categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 915/1978, con condanna dell’INPS a rideterminare il trattamento e a versare le differenze sugli arretrati.
Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo di conformarsi alla pronuncia, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora di euro 50,00 al giorno, oltre alle spese. L’INPS si è costituito rappresentando l’avvenuto adempimento e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Anche il ricorrente ha poi preso atto dell’ottemperanza, insistendo sul rimborso delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha rilevato come, a fronte dell’integralità della soddisfazione della pretesa — per effetto dell’adozione del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato e del riconoscimento degli arretrati — non residui alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Sul piano delle spese, la Corte ha sottolineato come l’INPS abbia dato esecuzione al provvedimento soltanto a distanza di molti mesi dalla notificazione e, comunque, in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo. Tale circostanza ha fondato l’applicazione del principio di soccombenza virtuale, con la condanna dell’Istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Quanto alla richiesta di condanna dell’Ente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c., la Corte ha escluso il ricorrere dei presupposti di legge, richiamando sul punto Cass. ord. n. 36591/2023 e Cass. ord. n. 25041/2021. L’inosservanza temporale dell’obbligo di adempiere, pur rilevante ai fini della soccombenza virtuale, non integra di per sé la fattispecie della responsabilità processuale aggravata.
La pronuncia ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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