Art. 277.

Art. 277.

Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione ((…)) produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,)) il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

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