Art. 580 c.c. Diritti dei figli non riconoscibili
Ai figli aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Funzione della norma: tutela residuale e specifica
L’art. 580 c.c. prevede che ai figli aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione ai sensi dell’art. 279 c.c. spetti un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta, con facoltà di chiedere la capitalizzazione dell’assegno in denaro oppure, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
La funzione della norma, nel sistema vigente segnato dall’unicità dello stato di figlio di cui all’art. 315 c.c., è ormai residuale e specifica: non attribuisce automaticamente lo status di figlio né la qualità di erede, ma riconosce un diritto patrimoniale successorio tipizzato a favore di soggetti che, proprio perché rientrano nell’area dell’art. 279 c.c., non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e quindi non entrano, per ciò solo, nella categoria dei figli-eredi disciplinata dagli artt. 566 e 573 c.c.
Il coordinamento con l’art. 279 c.c.
Il coordinamento normativo è netto: la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è ammessa solo nei casi in cui il riconoscimento è ammesso ai sensi dell’art. 269 c.c., mentre l’art. 279 c.c. opera proprio “in ogni caso in cui non può proporsi” quell’azione, attribuendo soltanto tutela di mantenimento, istruzione ed educazione. L’art. 580 c.c. innesta su questa posizione, dopo l’apertura della successione ex art. 456 c.c., un diritto patrimoniale successorio che resta distinto dalla delazione ereditaria di cui all’art. 457 c.c.
La differenza rispetto al figlio con status accertato
Da ciò discende che il figlio non riconoscibile non è equiparato al figlio con status: il figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato acquista gli effetti del riconoscimento ai sensi degli artt. 258 e 277 c.c. e succede come figlio ex art. 573 c.c., mentre il figlio non riconoscibile resta titolare di un assegno vitalizio commisurato controfattualmente alla quota che avrebbe avuto “se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta”.
L’assegno vitalizio e la sua capitalizzazione
L’assegno vitalizio è pari all’ammontare della rendita della quota di eredità che sarebbe spettata al figlio se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Il figlio ha diritto di chiedere la capitalizzazione dell’assegno in denaro; se invece si opta per la corresponsione in beni ereditari, la scelta spetta agli eredi legittimi, non al richiedente.
Casi pratici
Un figlio, per ragioni previste dall’art. 279 c.c., non può ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del presunto padre defunto: non diventa erede, ma ha diritto a un assegno vitalizio calcolato sulla rendita della quota che gli sarebbe spettata come figlio.
Il figlio titolare dell’assegno vitalizio chiede la capitalizzazione in denaro: gli eredi legittimi possono tuttavia scegliere di corrispondergliela in beni ereditari anziché in denaro.
Un figlio ottiene invece la dichiarazione giudiziale di paternità nei casi in cui essa è ammessa ai sensi dell’art. 269 c.c.: in questo caso acquisisce lo status di figlio a pieno titolo e succede come erede ai sensi dell’art. 573 c.c., non come titolare del solo assegno vitalizio previsto dall’art. 580 c.c.
Errori frequenti
- Ritenere che l’assegno vitalizio ex art. 580 c.c. equivalga alla qualità di erede. Il figlio non riconoscibile resta titolare di un diritto patrimoniale distinto dalla delazione ereditaria.
- Applicare l’art. 580 c.c. anche quando la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è ammessa ex art. 269 c.c. In tal caso si applica invece il regime ordinario di successione dei figli ex art. 573 c.c.
- Calcolare l’assegno vitalizio senza riferimento alla quota di eredità che sarebbe spettata in caso di filiazione dichiarata o riconosciuta. È proprio questo il parametro di commisurazione stabilito dalla norma.
- Ritenere che la scelta tra capitalizzazione in denaro o in beni ereditari spetti al figlio titolare dell’assegno. La scelta della modalità in beni ereditari spetta agli eredi legittimi.
Cosa fare
Va verificato se il figlio rientri nell’area dell’art. 279 c.c., cioè nei casi in cui non può proporsi l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ai sensi dell’art. 269 c.c.
Se ricorre tale presupposto, l’assegno vitalizio va quantificato commisurandolo alla rendita della quota di eredità che sarebbe spettata in caso di filiazione dichiarata o riconosciuta.
Su richiesta del figlio va valutata la capitalizzazione dell’assegno, tenendo conto che la scelta tra denaro e beni ereditari spetta agli eredi legittimi.
Va sempre distinta questa posizione da quella del figlio che ha ottenuto il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità, che succede invece come erede ai sensi dell’art. 573 c.c.
Nota della Redazione
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