Art. 293.
Divieto d'adozione di figli
I figli ((…)) non possono essere adottati dai loro genitori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 293.
Divieto d'adozione di figli
I figli ((…)) non possono essere adottati dai loro genitori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
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