Art. 330.

Art. 330.

Decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sui figli

Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Libro I — Delle persone e della famiglia