Decadenza genitoriale e ascolto del minore: il ricorso che rimescola fatto e diritto è inammissibile (Cass. 3724/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 3724 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 12473/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Laura Scalia.
Il principio di diritto
In tema di procedimenti minorili, il giudice che deve adottare un provvedimento nei confronti di un minore ultradodicenne non è tenuto obbligatoriamente al suo ascolto: l’ascolto, configurato come diritto del minore sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, può essere escluso quando sia ritenuto manifestamente superfluo o contrario all’interesse del minore, con una motivazione forte che bilanci l’esigenza di ricostruire la volontà del minore e quella di tutelarne l’equilibrio, non rinnovando in suo pregiudizio situazioni fonte di sofferenza. È inoltre inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che mescola in un unico corpo racconto in fatto, argomentazioni difensive e norme che si assumono violate, senza il necessario raccordo tra fatto e motivi.
Il fatto
La madre di due minori impugnava, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., il decreto con cui la Corte d’appello aveva confermato la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale e la sospensione degli incontri con i figli, in un quadro di positiva evoluzione del ruolo paterno. Il ricorso era affidato a tre motivi (mancata valutazione del grave pregiudizio ex art. 330 c.c.; omessa prognosi sulle competenze genitoriali; omesso ascolto della minore).
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi scontano la scelta redazionale di riportare, in una prima e diffusa parte in corsivo, ampi stralci della comparsa difensiva del grado di merito, in cui confluiscono indistintamente racconto in fatto, argomentazioni difensive e norme violate: la commistione, priva del raccordo tra fatto e motivi, incorre nell’aspecificità della critica (art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.). Il primo motivo non individua dove la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 330 c.c. e affastella dati di fatto per una lettura alternativa del merito; il secondo lo reitera; il terzo, sull’omesso ascolto, è anch’esso aspecifico.
Sull’ascolto, la Corte ribadisce che nei procedimenti minorili l’audizione del minore ultradodicenne non è un obbligo automatico: può essere esclusa se manifestamente superflua o contraria all’interesse del minore, con motivazione forte che bilanci ricostruzione della volontà e tutela dell’equilibrio psicofisico (Cass. n. 437/2024; n. 23247/2023). Nella specie la Corte d’appello aveva dato conto, con motivazione piena, del carattere destabilizzante che l’ascolto avrebbe avuto per la minore, e la ricorrente non si confronta con tale motivazione. Il richiamo generico al «protocollo redazionale» tra Avvocati e Corte non integra un’autonoma causa di inammissibilità, se non trova fondamento nelle regole del codice di rito (Cass. n. 21831/2021).
L’esito
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente (2.500,00 euro per compensi), da liquidarsi in favore dello Stato quanto alla curatrice speciale ammessa al beneficio.
Implicazioni pratiche
Il ricorso per cassazione in materia minorile va costruito con rigore: separare nettamente l’esposizione del fatto processuale dai singoli motivi e ancorare ciascuna censura ai passaggi specifici del provvedimento impugnato. Rimescolare in un unico blocco fatto, difese e norme — magari ricopiando gli atti dei gradi di merito — porta all’inammissibilità per aspecificità, a prescindere dal merito. Sul piano sostanziale, l’ascolto del minore ultradodicenne resta un suo diritto ma non un adempimento automatico: può essere motivatamente escluso se destabilizzante, e chi impugna deve confrontarsi puntualmente con quella motivazione, non limitarsi a evocare i principi che assume violati.
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