Art. 1199.
Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Libro IV — Delle obbligazioni