Art. 1328.

Art. 1328.

Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

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