Art. 1329.

Art. 1329.

Proposta irrevocabile

Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Libro IV — Delle obbligazioni