Art. 1521.

Art. 1521.

Vendita a prova

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

Potrebbero interessarti anche

Libro IV — Delle obbligazioni