Art. 1782.

Art. 1782.

Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

Libro IV — Delle obbligazioni