Art. 1785-ter.
Obbligo di denuncia del danno
(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))
Potrebbero interessarti anche
Libro IV — Delle obbligazioni