Art. 1785.
Limiti di responsabilita'
((L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.))
Libro IV — Delle obbligazioni