Art. 1819.
Restituzione rateale
Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
Libro IV — Delle obbligazioni