Art. 1820.
Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1820.
Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.
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