Art. 1886.
Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1886.
Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
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