Art. 1922.

Art. 1922.

Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Se la designazione e' irrevocabile ed e' stata fatta a titolo di liberalita', essa puo' essere revocata nei casi previsti dall'art. 800.

Libro IV — Delle obbligazioni